MERCATO TUTELATO & MERCATO LIBERO
UNA GUIDA SEMPLICE PER FARE CHIAREZZA DOPO LA FINE DEL MERCATO TUTELATO
MERCATO TUTELATO
Definizione
Il mercato tutelato è il mercato in cui le condizioni economiche contrattuali sono fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA). L'Autorità regola i prezzi dell’energia con scadenza trimestrale, tenendo in considerazione il valore delle materie prime presenti sul mercato.
Caratteristiche
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i prezzi sono definiti dall'ARERA e sono uguali per tutti i clienti, indipendentemente dal fornitore;
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i consumatori, soprattutto quelli più vulnerabili come le famiglie a basso reddito, sono protetti dagli aumenti eccessivi dei prezzi;
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l’esercente territorialmente competente è individuato dall’Autorità e senza possibilità di scelta per il consumatore.
MERCATO LIBERO
Definizione
A differenza del mercato di maggior tutela, il mercato libero è nato in seguito alla liberalizzazione del mercato. Il concetto che sta alla base di questo mercato è la concorrenza: i prezzi non sono più dettati dall’Autorità, ma dalle singole società, libere di proporre sul mercato i propri prezzi. Proprio per questo, in seguito alle logiche di libero mercato, le tariffe sono il risultato della competizione tra le diverse società, e non più solo del costo della materia prima (sempre dettato dal mercato) e dalle eventuali circostanze straordinarie che possono influenzare il mercato (guerre, carenza di materia prima, etc.).
Caratteristiche
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i prezzi sono il risultato dell'incontro tra domanda e offerta. I consumatori possono scegliere tra diversi fornitori; questi sono in concorrenza tra loro e devono fare in modo di attirare i consumatori offrendo loro prezzi vantaggiosi. Se i prezzi sono troppo alti, i clienti possono cambiare fornitore e sceglierne uno che offre prezzi più bassi. Di contro, l’operato di alcune società o dei call center, a cui viene affidata la vendita dei contratti, comporta la possibilità di incorrere in pratiche commerciali scorrette;
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gli utenti sono esposti a una maggiore volatilità dei prezzi, che dipendono dalla concorrenza tra i fornitori e dalle loro strategie commerciali;
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i consumatori possono, laddove il contratto non preveda un minimo di tempo di permanenza (vincoli contrattuali), cambiare fornitore senza costi aggiuntivi o interruzioni del servizio.
FINE MERCATO TUTELATO GAS CONSUMATORI: GENNAIO 2024
FINE MERCATO TUTELATO LUCE CONSUMATORI: LUGLIO 2024
Restano esclusi da queste scadenze i clienti vulnerabili:
Ai sensi del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Aiuti bis) sono definiti come clienti vulnerabili: i soggetti aventi diritto al bonus sociale, quelli con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, quelli le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi, gli over 75. I clienti vulnerabili sono individuati per la maggior parte in modo automatico dal SII (gestito da Acquirente Unico) che invia mensilmente un flusso a tutti i venditori per identificare i clienti vulnerabili.
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I clienti vulnerabili che non hanno scelto un’offerta sul mercato libero entro i termini resteranno forniti alle condizioni dei clienti vulnerabili (come definite da ARERA).
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I clienti non vulnerabili che entro i termini non avranno sottoscritto un contratto sul mercato libero resteranno con il precedente fornitore che gli applicherà un’offerta PLACET le cui condizioni hanno componenti metà fisse e metà variabili.
I NOSTRI CONSIGLI
Con la fine del mercato tutelato dell’energia, i consumatori dovranno scegliere con attenzione tra le tantissime offerte presenti sul mercato, sia per quanto riguarda il fornitore di luce e gas, sia in merito alla tipologia di contratto più adatta alle proprie esigenze.
Non esiste una regola che valga per tutti, ognuno infatti utilizza le forniture in maniera diversa e il consumo varia di conseguenza. Basti pensare alle differenze tra chi possiede la caldaia, chi ha piani a induzione, chi il riscaldamento centralizzato, e via così. Ci sono, però, delle accortezze universali da seguire per evitare di incorrere in spiacevoli truffe:
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Per sottoscrivere un’offerta è bene affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali del fornitore energetico prescelto e non a siti terzi; si possono usare i siti aggregatori per confrontare più facilmente le offerte, tuttavia, questi potrebbero poi utilizzare i vostri dati in maniera non corretta. Utilizzare invece il “Portale Offerte”, messo a disposizione dall’Autorità ARERA, per confrontare le offerte disponibili, è la scelta più saggia e sicura;
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È bene non comunicare i propri dati personali e sensibili (codice fiscale, codice POD o PDR, codice IBAN etc.) a soggetti che non si presentano chiaramente: molto spesso operatori porta a porta o call center cercano di ottenere i dati personali con l’inganno, non identificandosi correttamente, e il rischio è di vedersi attivare un contratto non richiesto;
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È bene scaricare o farsi inviare copia delle condizioni economiche prima di accettare un’offerta: spesso, in sede di sponsorizzazione, viene omessa l’indicazione delle voci delle condizioni economiche più gravose o svantaggiose, e i consumatori si trovano a pagare somme molto più alte rispetto a quelle preventivate sebbene i consumi siano bassi;
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Ricorda che Associazioni a tutela dei Consumatori, Autorità e altri enti di vario tipo non hanno titolo per proporre offerte commerciali: solo i fornitori e i loro partner commerciali possono promuovere offerte. Evitare, quindi, di prestare qualsiasi tipo di consenso a operatori che si presentano in maniera vaga o inesatta;
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Diffidare di telefonate sospette volte a far cambiare fornitore energetico con argomentazioni ambigue; le argomentazioni più utilizzate dagli operatori “truffaldini” sono generalmente:
- "Ci sono problemi con le cabine";
- "Il tuo contratto ha subito un improvviso aumento delle tariffe" (attenzione: le variazioni contrattuali devono essere comunicate dal proprio fornitore su supporto durevole almeno 90 giorni prima della scadenza dell’offerta in corso);
- "L’attivazione non è andata a buon fine" (verificare sempre con il proprio fornitore l’eventuale verità dell’informazione ricevuta);
- "Serve una conferma dei dati per ricercare offerte più vantaggiose";
- "La società è fallita/ è stata assorbita / ha cambiato denominazione" (si riceve sempre una comunicazione scritta da parte del fornitore che eventualmente verrà assorbito e, nelle prime bollette, apparirà la doppia nomenclatura); -
In caso di attivazioni non richieste e nel caso in cui si conosca il nome del fornitore con cui si è accettato di sottoscrivere un contratto, è bene ricordare che è possibile, entro 14 giorni dalla chiamata ricevuta per la proposta contrattuale, far valere il diritto di ripensamento. Online o sul sito dell’azienda è disponibile un modulo pre-compilato da compilare e spedire agli indirizzi ivi indicati. Con l’invio di tale modulo si comunica al fornitore entrante la non volontà di attivare la fornitura con loro e, quindi, si resterà con il precedente fornitore alle vecchie condizioni contrattuali.
Se invece non si conosce il nome del fornitore con cui si è sottoscritto un contratto, si deve attendere di ricevere una qualche comunicazione scritta; se decorrano i termini per inviare il diritto di ripensamento, si dovrà fare un reclamo scritto al fornitore per attivazione non richiesta non appena si capirà chi è: si potrebbe dover attendere la ricezione della prima bolletta oppure verificare su www.sportelloperilconsumatore.it il nome; la società avrà tempo 40 giorni per fornire un riscontro al reclamo: in caso di mancata risposta o di rigetto, nel caso vi siano i presupposti, vi è la possibilità per avviare una conciliazione con il fornitore. Le Associazioni Consumatori sono a disposizione per fornire assistenza ai consumatori in tal sede.